Statuto e regolamento nazionaleAssociazione Nazionale degli Insegnanti di Scienze Naturali A. N. I. S. N. – O.N.L.U.S.
STATUTO e REGOLAMENTO
Statuto Rimini 16-20 settembre 1980
Regolamento Approvato dalle Assemblee dell’8 dicembre 1986, del 13 dicembre 1987 e dell’11 dicembre 1988
L’Associazione Nazionale degli Insegnanti di Scienze Naturali è stata costituita a Sorrento il giorno 10 marzo 1979, nel corso del Primo Convegno Nazionale degli Insegnanti di Scienze Naturali promosso dall’ACISN (Associazione Campana Insegnanti Scienze Naturali). Per mandato dell’Assemblea dei Convegno, un gruppo di dieci eletti ha preparato una bozza di statuto su uno schema proposto inizialmente dall’ACISN nel corso della riunione di Sorrento e modificato sostanzialmente dagli eletti e dall’AIS di Firenze. L’approvazione definitiva dei presente statuto si è avuta a Rimini nel corso del 2′ Convegno dell’ANISN, 16-20 settembre 1980.
STATUTO
Art. 1 – Costituzione L’Associazione Nazionale degli Insegnanti di Scienze Naturali (ANISN), fondata a Sorrento (Na) il giorno 10 marzo 1979, atto costitutivo approvato a Rimini il 17 settembre 1980, si costituisce in organizzazione non lucrativa di utilità sociale (O.N.L.U.S.).
Art. 2 L’ANISN ha sede in Napoli presso la Società dei Naturalisti, Via Mezzocannone n.8.
Art. 3 – Scopi L’associazione non ha fini di lucro. Essa intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Scopo dell’Associazione è promuovere iniziative didattico-pedagogiche tese a migliore l’insegnamento delle Scienze naturali, secondo i bisogni dell’attuale società. In particolare, nella consapevolezza del valore formativo dell’insegnamento delle Scienze, l’Associazione si propone di:
Oltre alle attività sopra elencate l’Associazione può svolgere quelle direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.Lgs n. 460 del 1997 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 4 – SociI soci possono essere:
Sono Soci ordinari dell’Associazione gli insegnanti di Scienze Naturali delle scuole di ogni ordine e grado e tutti coloro che hanno interesse all’insegnamento delle suddette discipline. Sono Soci onorari quei cittadini italiani o stranieri che hanno acquisito alte benemerenze verso l’ A.N.I.S.N., nello studio, nella divulgazione e nell’insegnamento delle Scienze Naturali. Sono Soci collettivi Enti e Scuole attraverso persone fisiche all’uopo delegate. Si assume la qualità di Socio su domanda approvata dal Consiglio Direttivo e ratificata dall’Assemblea. Gli associati sono tenuti al pagamento delle quote associative stabilite dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. Art. 5 – Perdita della qualità di socioGli Associati sono tenuti al rispetto dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali. La qualità di Socio si perde: a) per dimissioni; b) dopo due anni di morosità nel pagamento della quota associativa annua; c) per gravissimi motivi suggeriti all’Assemblea dal Consiglio Direttivo e approvati a maggioranza dei 2/3 dei votanti.
Art. 6 – Organizzazione perifericaL’Associazione si articola attraverso una organizzazione periferica costituita da: 1) Sezioni Regionali e/o Locali 2) Gruppi di Soci.
Art. 7 – Sezione Regionale e/o Locale La Sezione Regionale e/o Locale è istituita dal Consiglio Direttivo dell’Associazione su richiesta di almeno dieci Soci ordinari residenti in una qualunque località della Regione, che siano in pari con la quota sociale, che si diano un regolamento non in contrasto con le norme del presente Statuto e in assenza di altre sezioni presenti nella Provincia. Essa è amministrata da un Consiglio direttivo costituito almeno da tre membri eletti dall’Assemblea dei Soci, tra cui si attribuiscono le cariche di Presidente, Segretario e Tesoriere.
Art 8 – Gruppi di Soci Costituiscono un Gruppo di Soci, nelle località in cui non esistono strutture dell’Associazione, almeno cinque Soci. Il gruppo dei Soci nomina un proprio Coordinatore e redige un programma di attività da sottoporre al Consiglio Direttivo dell’Associazione Nazionale ed ai Presidenti delle Sezioni operanti nel territorio qualora il gruppo dei soci si trovi in regioni nelle quali ci siano sezioni Locali o Regionali già costituite.
Art. 9 – Organi dell’Associazione Sono organi dell’Associazione:
Art. 10 – Assemblea dei Soci L’Assemblea dei Soci, organo sovrano dell’Associazione, è costituita dai Soci in regola con il pagamento della quota sociale. Hanno diritto di voto i Soci ordinari, onorari e un delegato per ogni Socio collettivo. Ogni partecipante dell’Assemblea può essere latore di non più di tre deleghe. E’ ammesso il voto per corrispondenza secondo norme definite dal Regolamento dell’Associazione. L’Assemblea delibera a maggioranza semplice, fatta eccezione per la modifica di articoli dello Statuto. Art. 11 – Funzioni dell’Assemblea L’Assemblea a) stabilisce l’indirizzo generale dell’Associazione e il programma delle attività da svolgere; b) approva i bilanci consuntivo e preventivo e la eventuale variazione delle quote sociali; c) procede alla ratifica della ammissione dei nuovi Soci e delle Nuove Sezioni su proposta del Consiglio Direttivo; d) delibera, su proposta del Consiglio Direttivo, la radiazione dei soci e lo scioglimento delle Sezioni inattive o inadempienti agli obblighi statutari.
Art. 12 – Consiglio DirettivoIl Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea, è composto da 9 (nove) membri di cui 7 elettivi e due effettivi eletti dalla consulta dei Presidenti ed esprime al suo interno: il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere. Possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, i Presidenti (o i loro delegati) di ciascuna delle Sezioni periferiche.
Art. 13 – Funzioni del Consiglio Direttivo Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o per iniziativa di quattro Soci consiglieri almeno due volte all’anno. Il Consiglio Direttivo regge e amministra l’Associazione: - realizza il programma stabilito dall’Assemblea dei Soci; - promuove e delibera iniziative e manifestazioni dell’A.N.I.S.N. per il conseguimento degli scopi sociali; - amministra i fondi sociali e predispone i bilanci, sottoponendoli all’approvazione dell’Assemblea con il visto del Collegio dei Revisori dei Conti; - istituisce nuove Sezioni, ne verifica e approva i Regolamenti e ne informa l’Assemblea; - delibera la convocazione dell’Assemblea ordinaria e ne formula l’ordine del giorno; - predispone le operazioni di sua competenza per le elezioni; - collabora con il Presidente per l’applicazione delle delibere assembleari e per l’osservanza dello Statuto e del Regolamento. - propone all’Assemblea la radiazione dei soci e lo scioglimento delle sezioni inattive da un biennio o inadempienti allo Statuto; - organizza il convegno nazionale; - promuove l’attività di informazione secondo quanto previsto dall’art. 3; - nomina il direttore della pubblicazione semestrale “Le Scienze Naturali nella Scuola” e il direttore del sito Anisn.it. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni; i consiglieri non possono essere eletti per più di due volte consecutive. Qualora un posto di consigliere si renda vacante, esso verrà ricoperto dal primo dei non eletti, il quale rimane in carica fino alla scadenza del mandato. Le sue riunioni sono valide con la presenza di almeno quattro membri oltre al Presidente o al Vicepresidente. Le delibere vengono assunte a maggioranza semplice; in caso di parità, il voto di chi presiede la riunione vale il doppio.
Art. 14 – Presidente Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma sociale, in sua assenza è sostituito dal vicepresidente. Il Presidente:
Nelle sue funzioni è coadiuvato dal Vicepresidente, che lo sostituisce in caso di assenza temporanea e gli subentra in caso di vacanza della carica. Il Presidente può nominare un Segretario alla Presidenza, che può partecipare alle riunioni del C.D. senza diritto di voto.
Art. 15 - La Consulta dei Presidenti E’ costituita da tutti i presidenti di Sezione regolarmente eletti ed in carica. Essa rappresenta tutti i soci. Ha il compito di collaborare col Consiglio Direttivo nelle ricerca delle scelte di fondo e strategiche dell’Associazione.
Art. 16 – Collegio dei Revisori dei Conti L’Assemblea elegge un Collegio dei revisori dei conti composto da tre membri effettivi ed due supplenti, la cui funzione è di controllare la correttezza della gestione amministrativa in relazione alle norme di legge e di Statuto. Il Collegio dei revisori rimane in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili. Essi predispongono una relazione annuale in occasione dell’approvazione del bilancio consuntivo riferendo direttamente all’Assemblea.
Art. 17 – Collegio dei Probiviri Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri, di cui uno è il Presidente, sono eletti dall’Assemblea e durano in carica tre anni. Ha il compito di vigilare sull’applicazione dello Statuto e di dirimere eventuali controversie fra i Soci e fra l’Associazione e i Soci.
Art. 18- Cariche Sociali Le cariche sociali previste dal presente Statuto non danno diritto a remunerazioni. La carica di consigliere del Consiglio Direttivo Nazionale dell’Associazione è incompatibile con quelle di membro del Collegio dei Revisori e di membro del Collegio dei Probiviri.
Art. 19 – Patrimonio il Patrimonio è formato:
Il Patrimonio è amministrato dal Consiglio Direttivo. Eventuali erogazioni e contributi elargiti direttamente alle Sezioni sono amministrati dalle sezioni stesse, il cui Tesoriere ne riferisce, attraverso il Presidente, al Consiglio Direttivo.
Art. 20 – Bilancio L’esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile il Consiglio Direttivo sottopone all’Assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo. Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all’art. 3. Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, Statuto o Regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
Art. 21 – Modifiche Le modifiche al presente Statuto possono essere proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno cinquanta Soci. Le proposte di modifica saranno portate a conoscenza dei Soci prima dell’Assemblea annuale. L’Assemblea decide le modifiche dello Statuto con la maggioranza dei 2/3 dei Soci presenti.
Art. 22 – Scioglimento In caso di scioglimento, per qualunque causa, l’Associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS) o a fini di pubblica utilità, sentito l’Organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della L. 23 dic. 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 23 Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e delle leggi vigenti in materia di associazioni non lucrative di utilità sociale.
REGOLAMENTO
Art. 1 – Sede sociale La sede sociale è a Napoli, presso la Società dei Naturalisti, Via Mezzocannone, 8 – 80134 Napoli. Le attività organizzative (Segreteria, Tesoreria, Organizzazione Convegni, Notiziario, ecc.) possono essere decentrate presso le Sezioni Regionali o Locali a seconda dell’opportunità e con decisione dei Consiglio Direttivo Nazionale.
Art. 2 – Emblema sociale L’Emblema sociale dell’A.N.I.S.N. è costituito da un albero stilizzato con lo sfondo dei Vesuvio e con la scritta Associazione Nazionale Insegnanti Scienze Naturali in cerchio. L’Emblema può essere stampato in nero e/o in verde; è riportato sulla carta, sulle buste e sulle pubblicazioni dell’Associazione. Ogni sezione può utilizzare l’emblema con l’aggiunta dell’identificazione della sezione locale. I Soci possono fregiarne le proprie pubblicazioni previa autorizzazione del proprio Consiglio Direttivo.
Art. 3 – Ammissione Soci La domanda di associazione di un nuovo Socio, avallata da un Consiglio Direttivo di Sezione o di Gruppo oppure da due Soci, viene approvata a titolo provvisorio dal Consiglio Direttivo Nazionale in attesa della ratifica assembleare.
Art. 4 – Diritti e doveri dei Soci I Soci pagano una quota annua il cui importo è stabilito dall’Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo. I Soci collettivi pagano una quota doppia di quella dei Soci ordinari. I Soci delle Sezioni Regionali e/o Locali e i gruppi di Soci pagano la loro quota alla Sezione di appartenenza; il 60% delle quote è trattenuto dalla Sezione stessa, la quale lo utilizzerà per le sue attività; il 40% della quota deve essere versato dalla Sezione alla Tesoreria dell’Associazione. I Soci, tranne quelli di nuova iscrizione hanno l’obbligo di versare la quota sociale stabilita dall’Assemblea al massimo entro il mese di giugno, di osservare le norme statutarie e regolamentari e di collaborare per il conseguimento degli scopi sociali. I Soci perdono il diritto di ricevere la Rivista dopo un anno di morosità. I Soci partecipano all’Assemblea e vi esercitano il diritto di voto. Essi hanno altresì diritto di accedere a tutte le iniziative e agevolazioni poste in essere dall’A.N.I.S.N. e dalle sue Sezioni e Gruppi, nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari e delle eventuali disposizioni emanate dagli organi competenti.
Art. 5 – Soci Onorari La candidatura a Socio Onorario deve essere proposta per iscritto al Consiglio Direttivo da almeno dieci Soci ordinari, accompagnata da esauriente motivazione. Il Consiglio Direttivo sottoporrà la proposta, insieme con le proprie considerazioni, all’Assemblea, che approverà con la maggioranza dei 2/3 dei votanti. I Soci Onorari hanno gli stessi diritti dei soci ordinari e sono dispensati dal pagamento della quota sociale annua. Può essere prevista, alle stesse condizioni, la nomina a Presidente Onorario Nazionale Regionale e Locale.
Art. 6 – Organi sociali - Assemblea generale L’Assemblea generale può essere ordinaria o straordinaria. Ad essa partecipano tutti i Soci ordinari, i Soci onorari e i rappresentanti dei Soci collettivi di volta in volta delegati con delega scritta, prendendovi la parola ed esercitandovi il diritto di voto anche per delega; tutti i partecipanti devono essere in regola con la quota sociale. I Soci deleganti devono essere anch’essi in regola con il versamento della quota sociale. I Soci di nuova iscrizione non possono votare nell’Assemblea che ratifica la loro ammissione.
Art. 7 – Assemblea generale ordinaria L’Assemblea si riunisce in qualunque sede su convocazione del Presidente almeno una volta all’anno o su delibera del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno 1/10 dei Soci. L’Assemblea deve essere convocata con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni prima della data stabilita, specificando il luogo, la data, l’ora della prima e della seconda convocazione. L’avviso di convocazione deve recare l’ordine del giorno predisposto dal Consiglio Direttivo. All’ordine del giorno possono essere iscritti argomenti a richiesta dei Soci, comunicati al Consiglio Direttivo prima dell’apertura dell’Assemblea e in tempo utile per l’inserimento nell’ordine del giorno e la comunicazione ai soci medesimi. L’iscrizione è obbligatoria se viene richiesta da almeno 30 Soci o da due Sezioni.
Art. 8 – Assemblea generale straordinaria L’Assemblea generale straordinaria deve essere convocata dal Presidente in qualunque momento qualora venga chiesta con motivazione dal maggior numero dei membri del Consiglio Direttivo o da tre Sezioni o dal Collegio dei Revisori dei Conti o dal Collegio dei Probiviri o da almeno 1/10 dei Soci.
Art. 9 – Validità dell’Assemblea L’Assemblea generale, ordinaria e straordinaria, può essere convocata o per posta ordinaria al domicilio dei Soci, oppure mediante le pubblicazioni periodiche dell’Associazione, per fax, per posta elettronica o mediante il sito web, almeno 30 giorni prima della data stabilita. Alla convocazione vanno acclusi, ove siano all’ordine dei giorno, copia dei bilanci e l’elenco dei candidati alle elezioni. L’Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza (anche per delega) della metà dei Soci più uno; in seconda convocazione, da tenersi almeno un’ora dopo la prima, l’Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti. L’Assemblea delibera a maggioranza semplice, salvo quando è espressamente disposto in maniera diversa dallo Statuto o da altri articoli del presente Regolamento. Le votazioni avvengono per alzata di mano, salvo quando riguardano elezioni o radiazioni.
Art. 10 – Consiglio Direttivo Alle riunioni possono partecipare i membri del Collegio dei Revisori dei Conti ed i Presidenti delle Sezioni Locali e/o Regionali; essi non hanno diritto di voto, ma la facoltà di prendere la parola e di fare inserire a verbale le proprie osservazioni. Il Consiglio Direttivo può invitare alle proprie riunioni anche esperti, Soci e non Soci, che possono portare contributi agli argomenti in discussione. Essi non hanno tuttavia diritto di voto. Il verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, viene inviato in copia a tutti i presenti entro un mese dalla seduta e si intende automaticamente approvato se non pervengono al Segretario obiezioni o richieste di modifiche sostanziali entro due mesi dalla seduta stessa. Il giudizio delle sostanzialità o non sostanzialità delle osservazioni viene lasciato al Presidente e al Segretario congiuntamente che ne rispondono davanti al Consiglio Direttivo. Se il verbale non risulta così approvato o nel caso che due sedute si succedano a distanza di meno di due mesi, l’approvazione del verbale dovrà essere posta all’ordine dei giorno della seduta successiva del Consiglio Direttivo. Copia dei verbali approvati va inviata subito dopo l’approvazione a tutti i Presidenti di Sezione.
Art. 11 – Consulta dei Presidenti Ha il compito di: - ricercare, in base alle esigenze didattiche e sociali, un piano di attività comune; - contribuire, con l’apporto anche dei singoli presidenti o di soci, allo studio ed alla ricerca didattica; - creare uno scambio di esperienze e innovazioni didattiche in modo da realizzare una interazione reciproca. Si riunisce almeno una volta all’anno, su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno cinque Presidenti di Sezione. Si riunirà dove sarà ritenuto più opportuno in modo da favorire la più ampia partecipazione possibile; sarà convocata almeno un mese prima dell’incontro e dovrà contenere, oltre i dati logistici, i vari argomenti all’ordine del giorno. Ad essa possono essere presenti il Presidente Nazionale e i membri del Consiglio Direttivo Nazionale. La consulta è valida quando sia presente o rappresentata la metà più uno dei Presidenti. E’ ammessa la delega, ma ogni Presidente non può averne più di una. La Consulta elegge una Giunta di tre membri con il compito di coordinarne i lavori; due fra questi (i primi due eletti) andranno a far parte del Consiglio Direttivo nazionale.
Art. 12 – Segretario Il Segretario: - dirige la Segreteria; - redige i verbali del Consiglio Direttivo e li sottopone alla firma dei Presidente; - dà corso a tutte le operazioni previste dall’art. 10 per la loro approvazione e divulgazione; - custodisce i verbali e il protocollo della corrispondenza e collabora a mantenere aggiornato lo schedario dei Soci.
Art. 13 – Tesoriere Il Tesoriere: - custodisce i fondi e riscuote le quote sociali; - redige il bilancio consuntivo annuale e formula le proposte di bilancio preventivo; - effettua le riscossioni e i pagamenti, previsti nel bilancio preventivo, di cui rende conto nel bilancio annuale, che presenterà al Consiglio Direttivo e all’Assemblea; propone al Consiglio Direttivo le variazioni di bilancio eventualmente necessarie; - collabora con il Collegio Sindacale dei Revisori dei Conti durante la verifica dei bilanci e le ispezioni contabili; - collabora a mantenere aggiornato lo schedario dei Soci.
Art. 14 – Collegio dei Revisori dei Conti Esso nella prima riunione elegge il Presidente tra i membri effettivi. Si riunisce almeno una volta l’anno per l’esame dei bilanci, sui quali presenta la propria relazione all’Assemblea; può riunirsi in qualunque momento per procedere all’esame delle scritture contabili, di propria iniziativa o su richiesta motivata di almeno 1/10 dei Soci. In caso di accertate gravi irregolarità deve chiedere la convocazione dell’Assemblea straordinaria. Delle sue riunioni viene redatto regolare verbale che viene trasmesso al Presidente dell’A.N.I.S.N. Il Collegio può avvalersi della consulenza di professionisti esterni alla Associazione previo parere positivo espresso dal Consiglio Direttivo.
Art. 15 – Collegio dei Probiviri Il Collegio giudica sulle controversie tra Soci o tra questi e gli Organi centrali o periferici dell’Associazione e presenta al Consiglio Direttivo una motivata relazione sulle proposte di radiazione dei Soci e su quella di scioglimento delle sezioni inadempienti o inattive prevista dal comma c) dell’art. 5 dello Statuto. I Soci non potranno rendere di pubblico dominio, né sottoporre all’arbitrato di terzi o portare davanti all’Autorità Giudiziaria le controversie se prima non sarà stato esperito un tentativo di conciliazione tramite il Collegio dei Probiviri, entro sessanta giorni dalla richiesta della parte interessata. Delle riunioni del Collegio viene redatto regolare verbale da trasmettere immediatamente al Presidente dell’A.N.I.S.N.
Art. 16 – Eleggibilità Alle cariche sociali sono eleggibili tutti i Soci ordinari e onorari che abbiano diritto di voto secondo l’art. 10 dello statuto. In caso di dimissioni o rinuncia da parte di Consiglieri eletti durante il periodo di validità degli organi sociali subentra il primo socio nell’ordine fra i non proclamati eletti.
Art. 17 – Modalità di votazione Alla scadenza di ogni mandato l’Assemblea elegge a scrutinio segreto il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Collegio dei Probiviri. Ogni elettore esprime un massimo di cinque preferenze per i Consiglieri, di due preferenze per il Collegio dei Revisori dei Conti e di due preferenze per il Collegio dei Probiviri. Le votazioni si svolgono su liste proposte dal Consiglio Direttivo uscente, il quale deve accogliere le candidature avanzate dai Consigli Direttivi Regionali e/o Locali in numero proporzionale agli iscritti fino ad un massimo di tre, con la seguente progressione: 1 fino a 50 Soci, 2 fino a 100 Soci, 3 fino a 200 Soci ed oltre per il Consiglio Direttivo; in numero di 1 per il Collegio Sindacale dei Revisori dei Conti e di 1 per il Collegio dei Probiviri. Ove le proposte superassero questi limiti, il Consiglio Direttivo è tenuto a prendere in considerazione solo i primi nominativi degli elenchi. Il Consiglio Direttivo può integrare di propria iniziativa le proposte suddette e deve comunque garantire che le candidature proposte siano almeno il doppio delle cariche da ricoprire e siano omogeneamente distribuite nel territorio nazionale. Almeno il 50% dei candidati deve essere costituito da insegnanti di scuola secondaria o elementare. Nella lista dei candidati per il Consiglio Direttivo non possono essere compresi nominativi di Consiglieri che abbiano fatto parte di due Consigli Direttivi Nazionali immediatamente precedenti. Devono essere anche esclusi quei Consiglieri facenti parte dell’ultimo Consiglio Direttivo che non abbiano partecipato ad almeno metà delle sedute effettuate. E’ ammessa la votazione per corrispondenza, purché avvenga in modo da garantire la segretezza del voto e l’identificazione del votante. La scheda, comunque recapitata, deve pervenire alla Commissione elettorale, nominata dall’Assemblea, prima dell’inizio delle operazioni di scrutinio, fissate orientativamente il secondo giorno del Convegno Nazionale.
Art. 18 – Proclamazione degli eletti Vengono proclamati eletti, dal Presidente dell’Assemblea, nell’ordine, i primi 7 votati per il Consiglio Direttivo, i primi 5 votati per il Collegio dei Revisori dei Conti (di cui gli ultimi due saranno Revisori supplenti), i primi tre votati per il Collegio dei Probiviri. Ove uno stesso nominativo risulti eletto per più di uno degli Organi sociali, viene proclamato eletto nell’Organo che precede secondo la successione indicata dallo Statuto. Ove nella stessa lista più Soci ottengano il medesimo numero di voti viene proclamato eletto il Socio o i Soci con maggiore anzianità di iscrizione all’Associazione; ove questa sia identica, il Socio o i Soci più anziani; ove anche l’età sia identica si procede al sorteggio.
Art. 19 – Istituto della delega La delega, di cui all’art. 10 dello Statuto, dà pieno mandato per qualsiasi tipo di votazione assembleare, che non sia quella per le elezioni. La delega deve essere scritta e riportare chiaramente leggibile, senza cancellature, il nome del delegato.
Art. 20 – Sezioni Regionali e/o Locali Le Sezioni Regionali e/o Locali sono dotate di un proprio Regolamento non in contrasto con lo Statuto nazionale, fatta eccezione per la limitazione del numero dei mandati, e godono di autonomia organizzativa ed amministrativa. Le Sezioni Regionali e/o Locali e i Gruppi di Soci amministrano in proprio i fondi, derivanti dalle quote dei Soci residenti e da altri finanziamenti, e ne rendono conto al Consiglio Direttivo dell’Associazione. Le Sezioni Regionali e/o Locali inviano a chiusura dell’anno sociale (entro il 31 marzo) al Consiglio Direttivo dell’A.N.I.S.N. una relazione sull’attività svolta ed il bilancio consuntivo e sottopongono al vaglio del Consiglio Direttivo Nazionale tutte quelle iniziative che coinvolgono comunque l’Associazione Nazionale. Le Sezioni Regionali e/o Locali trasmettono il 40% delle quote sociali e l’elenco aggiornato dei Soci alla Tesoreria Nazionale entro il mese di marzo. In aggiunta alla quota sociale le Sezioni possono istituire a carico dei Soci, in funzione di particolari esigenze locali, un ulteriore contributo, che non superi però 1/3 della quota sociale.
Art. 21 – Gruppi di Soci Il Gruppo di Soci è legalmente costituito quando il Consiglio Direttivo prende atto della sua composizione e del nome del Coordinatore.
Art. 22 – Bollettino Periodico L’Associazione pubblica un Bollettino periodico, almeno semestrale, inviato gratuitamente ai Soci. Esso comprende una parte culturale, una parte di carattere professionale, le notizie riguardanti l’attività del Consiglio Direttivo, delle Sezioni e dei gruppi, e tutte le informazioni utili agli associati. Del Bollettino e di ogni altra eventuale attività editoriale è responsabile il Consiglio Direttivo dell’Associazione
Art. 23 – Patrimonio sociale Il patrimonio dell’A.N.I.S.N. è costituito dai beni mobili e immobili dell’Associazione; dalle attrezzature, dal materiale bibliografico, cartografico e fotografico e dall’archivio sociale; da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
Art. 24 – Scioglimento Il Consiglio Direttivo, su proposta di almeno 1/5 dei Soci convocherà apposita Assemblea generale straordinaria per lo scioglimento dell’Associazione. L’Assemblea delibererà con il voto favorevole, espresso anche per corrispondenza e senza diritto di delega, di almeno 3/4 degli iscritti, nominando, in caso positivo, tre liquidatori che provvederanno all’inventario del patrimonio sociale.
Art. 25 – Modifiche Le proposte di modifica del Regolamento possono essere avanzate dal Consiglio Direttivo o da almeno 40 Soci e devono essere comunicate con l’ordine dei giorno dell’Assemblea, che le approverà a maggioranza dei presenti.
Art. 26 – Rinvio Per tutto quanto non previsto dallo Statuto e dal presente Regolamento valgono le vigenti disposizioni di legge in materia.
Art. 27 – Disposizione finale Il presente Regolamento entra in vigore trenta giorni dopo l’approvazione dell’Assemblea convocata per tale scopo, che delibera con la maggioranza dei votanti. Il Consiglio Direttivo è delegato ad introdurvi le modifiche deliberate dall’Assemblea in sede di approvazione. |
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